Art. 4.
(Modalità di utilizzo degli animali).

      1. L'utilizzo degli animali deve essere condotto in maniera responsabile, in particolare

 

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non è ammissibile provocare, con azioni attive od omissive, dolore, forte stress, sofferenza ovvero danni temporanei o durevoli agli animali per esigenze organizzative o economiche.
      2. Qualora l'utilizzo di animali non sia evitabile, si deve motivare all'autorità competente di cui all'articolo 14 la necessità del ricorso ad una o più specie e il tipo di procedure che si intendono condurre.
      3. Nella scelta delle procedure e delle tecniche utilizzabili devono essere privilegiate quelle che, a parità di risultati:

          a) richiedono il minore numero di animali;

          b) utilizzano animali con il più basso sviluppo neurologico;

          c) sono in grado di minimizzare stress, dolore, sofferenza, danni temporanei o durevoli;

          d) hanno il più favorevole rapporto tra danno e beneficio.

      4. I progetti devono necessariamente tenere conto dello stato del progresso scientifico o tecnologico.
      5. L'utilizzo degli animali è vincolato al rispetto delle procedure descritte nella richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Allegato 4 annesso alla presente legge.
      6. L'utilizzo degli animali può avere luogo solo all'interno di stabilimenti utilizzatori che hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 10.
      7. Non possono essere utilizzati animali dei quali non è documentata la provenienza.
      8. Tutte le procedure e le tecniche in grado di indurre dolore o sofferenza nell'animale devono essere condotte in anestesia generale o locale, tranne i casi in cui si ritiene che l'anestesia sia per l'animale più traumatica della procedura stessa ovvero sia incompatibile con la finalità del

 

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progetto; cessati gli effetti dell'anestesia o quando questa non è possibile, gli animali devono essere immediatamente sottoposti a un trattamento analgesico adeguato a ridurre la percezione del dolore o della sofferenza, a meno che tale trattamento sia incompatibile con i fini del progetto.
      9. Quando permangono condizioni di sofferenza insostenibili, si deve procedere immediatamente alla soppressione dell'animale con metodi umanitari sotto la responsabilità del medico veterinario di cui al comma 6 dell'articolo 9. È considerata sofferenza insostenibile quella che nella normale pratica veterinaria costituisce indicazione per l'eutanasia.
      10. È vietato eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni e sono altresì vietati il commercio, l'acquisto e l'uso di animali resi afoni. Non è permesso fare uso di alcun mezzo volto ad impedire o a limitare l'espressione del dolore; è altresì vietato l'uso di agenti di blocco neuromuscolare, qualora abbiano il solo scopo di evitare o di limitare l'espressione del dolore.
      11. Nessun animale può essere impiegato in più di una procedura che ha provocato forte dolore o danni durevoli, tranne quando la procedura successiva è praticata sotto anestesia generale da cui l'animale non si risveglia.